Statuto

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

  1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “BASTET, Associazione Felina Viterbese”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11  agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente Statuto.

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede in Viterbo, via lgino Garbini 126.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Ari. 3 Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
    L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
  2. L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
    L’Associazione in particolare si prefigge la finalità di tutela dell’ambiente e degli animali, con particolare riguardo ai gatti, rimuovendo situazioni che provochino loro malessere o pregiudizio.
    Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

    • Attività di assistenza e pronto intervento per la tutela delle colonie feline, con attività di monitoraggio e supporto per garantire il benessere di tali animali;
    • Iniziative per prevenire l’abbandono e promuovere l’adozione di tali animali domestici;
    • Attività informative per la cura degli animali d’affezione e allo scopo di eliminare ogni forma di maltrattamento nei loro confronti.
  3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali cd in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

TITOLO III

Art. 5 Associati

  1. li’ Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà,
  2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verserà la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo
  3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere  dall’Associazione  in  qualsiasi  momento  mediante com unicazione scritta inviata ali’Associazion
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno l ‘obbligo di rispettare le nom1e del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontar e fissato dal  Consiglio
  5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l ‘attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata .
  1. Non è ammesso per associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o auton L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun  modo, neanche dai beneficiari . Al  volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  2. Coloro che prestano attività di volonta riato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabil ità civile verso  i terzi, in confonnità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in  violazione delle previste regolamentazioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi , tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. li Consiglio Direttivo delibera i l  provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l ‘associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’ interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea.  In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del!’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell’Associazione

I.Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l ‘Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. i l Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Convocazion e dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l ‘anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l ‘Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata , postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con  certezza  l’avvenuto recapito  entro  i Ipredetto termine.

L’avviso deve contenere il  giorno, il  luogo e l ‘ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l ‘elenco delle materie da trattare.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
  2. Possono partecipare ali’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota armuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un vot Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria

In particolare l ‘Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, dell ‘Associazione; programmi e le direttive generali

b) deliberare sul bi lancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale V-X Collegio dei Revisori dei Conti;

d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento  di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’ a11. 7 del presente Statuto;

e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Diretti vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

f) deliberare sulle modifiche dello statuto dell ‘Associazione

g) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associatiArt. 11 Valid ità dell’Assemblea

L’Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  del l’Associazione;  in  sua  mancanza  !”Assemblea  è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l ‘Assemblea nomina il proprio presidente.

  1. Spetta al Presidente dell ‘Assemblea constatare la regolarità delle deleghe cd in genere il diritto di intervento atr Assembl
  2. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degl i associati. In seconda convocazione l ‘Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati .
  3. Le deliberazioni dell ‘Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifich e statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degl i intervenuti in proprio e per del L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patri mon io resid uo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degl i associati.
  4. Le deliberazioni  dell’Assemblea  devono  constare   da   verbale   sottoscritto   dal   Presidente detr Assemblea e dal Segre Ogni associato ha diritto di consultare i  verbal i  delle  riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione dcl Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è !”organo esecutivo del!’Associazione.
  2. li Consiglio Direttivo è eletto dal!’Assemblea degl i Associal Esso è composto da un minimo d i tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggi bil i .

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto rassociato o gl i associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano  nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

  1. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri m Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
  2. Non è ammessa alcuna fonna di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per !”attività di ammini strazione svolta a favore delrAssociazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei l imiti previsti dell ‘a 6 del presente Statuto.

Art. 13 Convocazione e validità dcl Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual  volta sia necessario comunque, almeno una  volta per ogni esercizio  per deliberare  in ordine al bilancio consuntivo  e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli  associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  1. La convocazione  è effettuata  mediante  avviso  spedito  con  lettera  raccomandata,  postale  o  a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
  2. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l ‘ora, nonché l ‘elenco delle materie da trattare.
  3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio Direttivo è presieduto dal President oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. suo/ membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall ‘Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell ‘Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  3. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  4. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  5. e) amministrarelerisorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  6. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l ‘eventuale bilan cio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. qualora lo ritenga opportuno redigere  un  apposito  regolamento interno  che, conformandosi alle nonne del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita del!’Associazion    Detto    regolamento    dovrà    essere     sottoposto    per     l ‘approvazione ali ‘Assemblea  che delibererà con maggioranze ordinarie;
  8. t) indire adunanze,convegn i , ;
  9. g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministra zione dell ‘Associazione;
  10. h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  11. i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  12. deliberarein ordine all’assunzione di personale   dipendente  o  avvalersi  di  prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento del!’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l ‘attività svolta (ai  sensi dell’a1 3, comma  4, della  legge  266/91);
  13. propo1Te ali’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all ‘ 6, comma 3.
    • istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i , con potere di r

Art. 15 liPresidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell ‘Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  1. li Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  2. Egli convoca e presiede l ‘Assemblea e il Consiglio Diretti
  3. Al Presidente in particolare compete:
  4. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; c)              Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro ‘  }componente il Consiglio.,
  6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.1  1;,!l 6 1n caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o imped imento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 il Segretario ed il Tesoriere

1.Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

  1. Al Segretario compete:
  2. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio
  3. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  4. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
  5. Al Tesoriere spetta il compito di:
  6. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  7. predisp01Te il bilancio dell’

Art. 17 li Collegio dei Revisori dei Conti

  1. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
  2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un
  3. Ai Revisori spetta:
  4. il controllo sulla gestione amm inistrativa e contabile dell’Associazione;
  5. sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tu tte le sue manifestazioni ed il rispetto delle nom1e cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
  6. redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. contributi degli  aderenti;
  2. contributi dei privati;
  3. contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 19 Esercizio finanziario

  1. esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Ml termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

TITOLO VI

Art. 19 Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associat
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell ‘ar 5 comma 4 legge 266/9 1.

TITOLO VII

Art. 20 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associ c azioni senza fini di lucro.